Bonus Under 36: zero imposte per l’acquisto prima casa
Il bonus under 36 comprende la compravendita e il mutuo stipulato per finanziare la “prima casa” esente da imposte se stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022 da persone che ancora non hanno compiuto il 36esimo anno di età e il cui Isee non supera i 40mila euro annui. Questo viene disposto dall’articolo 64, commi 6-8 del Dl 73/21.
Tributi eliminati
La norma citata, nella compravendita non imponibile a Iva, azzera le imposte di registro, ipotecaria e catastale ma restano l’imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie per un totale di 320€. Invece, nelle compravendite imponibili a Iva le imposte ipotecarie, di registro e catastale sono azzerate, mentre restano il bollo, i tributi catastali e le tasse ipotecarie (per un totale di 320€).
Rimane l’Iva da pagare al venditore, ma l’acquirente matura un credito di imposta che può decidere di spendere:
- Per pagare le imposte catastali, ipotecarie, di registro, sulle successioni o sulle donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- Per pagare l’irpef in base alla dichiarazione dei redditi;
- Per bilanciare le somme dovute a titolo di ritenute d’acconto, contributi previdenziali o assistenziali o premi d’assicurazione.
Per quanto riguarda i mutui, la norma in questione azzera l’imposta sostitutiva e le imposte di registro, di bollo e ipotecarie.
Età: requisito fondamentale
La legge che stiamo analizzando concede il beneficio ai “soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato.” Da una lettura testuale della legge si ritiene che chi stipula una compravendita nel 2021 deve compiere 36 anni nel 2022 in avanti e chi stipula una compravendita nel 2022 li debba compiere nel 2023.
Bonus under 36: l’Isee
Il requisito dell’Isee è previsto nel comma 6 che riguarda la compravendita non imponibile a Iva e nel comma 8 contratti di mutuo; invece non è previsto nel comma 7 relativo alle compravendite imponibili a Iva. Ma analizzando bene la legge si capisce che questa agevolazione è utilizzabile anche da chi ha un Isee più alto di 40mila euro. Infatti l’agevolazione può essere utilizzata anche per l’acquisto compiuto da due persone con due diverse Isee, i quali siano di importo inferiore a 40mila euro, ma che complessivamente superino la cifra in questione.
Le Pertinenze
La legge che stiamo esaminando parla di “prime case” e non delle pertinenze (ci riferiamo a cantine, soffitte, autorimesse, etc.). In questo contesto sembra ovvio concludere che la pertinenza segua il bene principale al cui servizio la pertinenza è posta secondo l’articolo 818 del codice civile.
Il contratto
La norma in questione ha relazione con “gli atti traslativi a titolo oneroso” cioè compravendite, permute, assegnazioni a soci, transazioni, rendite vitalizie, … ma non comprende i contratti preliminari; infatti restano dovute l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria, l’imposta di bollo e la tassa ipotecaria.